Agevolazioni fiscali ristrutturazione edilizia e acquisto arredi

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Con il D.L. n. 63 del 04.06.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 il 5 giugno 2013, il Governo ha confermato alcune agevolazioni fiscali sia per favorire il recepimento della direttiva Europea 2000/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, sia per favorire il rilancio del settore dell’edilizia e dell’arredamento in forte crisi. Il D.L. 63/2013 proroga e potenzia l’agevolazione sul risparmio energetico degli edifici, che passa dal 55% al 65% fino al 31.12.2013, mentre per i condomini questa si protrae fino al 30.06.2014. L’ agevolazione per gli interventi di recupero edilizio viene confermata nella maggiore misura del 50% fino al 31.12.2013. Infine lo stesso decreto introduce di un bonus fiscale del 50% per agevolare l’acquisto di mobili fissi per un limite massimo di 10.000 euro.

Per gli interventi relativi al risparmio energetico la platea dei soggetti ammessi alla detrazione non è limitata alle sole persone fisiche, ma riguarda tutti i soggetti, residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. In particolare, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della detrazione: persone fisiche; esercenti arti e professioni e associazioni tra professionisti; imprese, società di persone e società di capitali; enti pubblici o privati non esercenti attività commerciale.

Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. E’ necessario inoltre possedere o detenere l’immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico in base ad un titolo idoneo, che può consistere nel diritto di proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti attraverso contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Non rilevano, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

Per usufruire delle agevolazioni entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmessi all’Enea in via telematica (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, e l’asseverazione relativa alla rispondenza dell’intervento eseguito ai requisiti richiesti dalla normativa.

Se i lavori per la realizzazione di interventi di risparmio energetico proseguano oltre il periodo d’imposta, ed anche per più periodi d’imposta, bisogna presentare un modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per ciascun periodo d’imposta.

La comunicazione deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti) entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione.

Le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione edilizia sono prorogate al 31 dicembre 2013 nella misura del 50%.Per questi interventi di recupero del patrimonio edilizio, possono beneficiare delle agevolazioni, sostenendo le relative spese, i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori. Rientrano, inoltre, tra i soggetti beneficiari il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati; i soci di cooperative edilizie divise o indivise; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non costituiscono beni strumentali o beni merce; i soci di società semplici, di S.n.c., di S.a.s. e le imprese familiari, nonché i soggetti equiparati ad esse, alle stesse condizioni viste per gli imprenditori individuali.

Inoltre sono previsti dal comma 8 dell’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, alcuni casi particolari per beneficiare dell’agevolazione fiscale:

in caso di vendita dell’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;

in caso di decesso del contribuente prima che lo stesso abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d’imposta, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.